Il diritto di collocare su una proprietà altrui antenne televisive è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri o condominiali Sentenza Cassazione Civile, Sezione II, 21 aprile 2009 n 9427
Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio - televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 (ora assorbiti nel D.Lgs. n. 259 del 2003), è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacchè altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari.
Questo insegnamento fa leva sulla ragionevole considerazione che il diritto predicato dalla normativa invocata incontra il divieto di menomare il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile, ove l'istante abbia la possibilità di collocare un'antenna in una parte dell'immobile di proprietà personale o condominiale.
Il diritto vantato dal ricorrente non comprende infatti la facoltà di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l'antenna, ma, come è insito nei principi generali in materia di condominio, di atti emulativi e di imposizione di servitù coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (v. D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 91, richiamato dall'art. 209) e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni.
SENTENZA COMPLETA
Fonte:Voltimum
Regolamentazione e centri storici
Gli impianti condominiali centralizzati sono regolati dalla legge 249/97 (Legge Maccanico) per i fabbricati di nuova costruzione e in tutti quelli soggetti a ristrutturazione generale; il progetto tecnico di questi edifici deve addirittura prevedere obbligatoriamente le condutture che si renderanno necessarie per una eventuale installazione dell'impianto centralizzato per la ricezione dei canali satellitari. In fin dei conti il Parlamento Italiano ha voluto dare un chiaro indirizzo legislativo per risolvere il problema del proliferare indiscriminato di antenne paraboliche, soprattutto nelle aree ad alto interesse culturale della nostra penisola.
La prima conseguenza di questo intervento legislativo è che l'installazione di parabole individuali in determinate circostanze non è più lasciata alla libera iniziativa del singolo condomino, ma viene disciplinata da speciali regolamenti comunali che contengono i criteri di impianto delle parabole e le loro dimensioni massime nelle diverse aree del territorio del Comune. Le principali restrizioni poste in genere da questi regolamenti riguardano le installazioni nei centri storici o nelle altre zone del territorio comunale a rilevante valore artistico, storico e paesaggistico dove nella maggior parte dei casi è permessa solo l'installazione di piccole parabole fisse non visibili dalla pubblica via e da colorate in modo tale da mimetizzarle con l'ambiente circostante.
Parti comuni e passaggio dei cavi
L'articolo 232, comma 2 del DPR 29 Marzo 1973 n. 156 riveste una notevole importanza perché stabilisce sostanzialmente la possibilità per ciascun condomino o inquilino di utilizzare parti comuni dello stabile per appoggiare antenne, sostegni e far passare condutture. Per quanto riguarda il problema molto importante del passaggio dei cavi bisogna evidenziare la possibilità di poter "sfruttare" addirittura aree di proprietà esclusiva di altri condomini, nel caso ciò si renda necessario ad esempio perché le condutture già esistenti per la tv terrestre sono sature. Il condominio non può neppure opporsi al passaggio dei cavi all'esterno dell'edificio, se il loro fissaggio è effettuato a regola d'arte e non arreca pregiudizio all'estetica complessiva dell'edificio.
Diritto di installazione e di libera informazione
La seconda norma di Legge è quella statuita dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 Febbraio 1997 n. 55 che tutela gli utenti satellitari riconoscendo il diritto di installare la propria parabola semplicemente sulla base del pagamento del canone radiotelevisivo della RAI. Questa norma riveste notevole importanza soprattutto nel caso in cui si instauri un contenzioso col condominio, perché consente di provare molto facilmente la sussistenza del proprio diritto.
A rafforzare queste impostazioni legislative a favore degli appassionati di tv via satellite ci pensano poi le numerose sentenze giurisprudenziali, queste hanno più volte sancito che l'installazione di antenne paraboliche rappresenta una facoltà che non può essere soggetta a limiti, essendo riconducibile al diritto di libera informazione riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 21 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma nel novembre del 1950.
Senza danneggiare le parti comuni
Posto il fatto che questi diritti non possono essere negati, è sempre valida la norma generale in base alla quale non si può arrecare un danno o un pregiudizio ad un altro soggetto esercitando un proprio legittimo diritto. In definitiva chiunque può installare una parabola, indipendentemente dall'approvazione dell'assemblea, sia all'interno della sua proprietà (ad esempio sul balcone) sia sul tetto o in altre aree condominiali. Per fare questo bisogna però rispettare la seguente condizione: l'installazione deve avvenire a proprie spese, senza danneggiare le parti comuni dell'edificio, ad esempio violando le norme di legge sulla sicurezza dei fabbricati, e senza pregiudicare l'esercizio del pari diritto da parte degli altri proprietari e degli inquilini che abitano lo stabile.
Il regolamento di condominio
Il principale scoglio per l'installazione dell'impianto satellitare può essere il regolamento di condominio che può contenere un preciso ed inderogabile divieto d'installazione di parabole. Questo fondamentale documento regola i rapporti nel condominio e deve essere rispettato da tutti i condomini. Esso può avere una duplice natura: contrattuale nel caso sia stato redatto dall'Assemblea; non contrattuale nel caso sia stato accettato in sede di acquisto della proprietà come parte integrante del contratto. In quest'ultimo caso ogni sua modifica richiederà l'unanimità dei consensi, mentre il regolamento contrattuale deve essere modificato con la stessa maggioranza con la quale era stato approvato. Allo stato attuale non esistono norme di Legge che prevedono deroghe alla disciplina fissata dal codice civile sul regolamento di condominio; in ogni caso si dubita molto sulla validità di clausole restrittive della libertà di informazione presenti in regolamenti condominiali non approvati con l'unanimità dei consensi che pregiudicano innegabilmente i diritti dei condomini assenti o dissenzienti, ai quali si ritiene quindi riconosciuta la possibilità di procedere al montaggio della parabola.
La questione è molto più complicata quando ci si trova di fronte a regolamenti non contrattuali, oppure approvati con l'unanimità dei consensi che neghino, senza possibilità di deroga, l'installazione della parabola; nel primo caso tutti i condomini hanno consapevolmente accettato la limitazione con la firma del contratto di acquisto dell'appartamento; nel secondo caso si è in presenza di una vera e propria volontà dei condomini di restringere il campo di applicazione del proprio diritto di informazione probabilmente per tutelare altre necessità ritenute più importanti. L'unanimità dei voti richiesta per modificare questi regolamenti rende praticamente impossibile cambiare le carte in tavola soprattutto nei condomini in cui non si va "d'amore e d'accordo".
Non è necessaria alcuna delibera dell'assemblea di condominio;
alcuni comuni vietano l'installazione sui balconi dei palazzi dei centri storici di antenne paraboliche
Leggi e sentenze di riferimento: Legge n.554/1940;
Sentenze Corte di Cassazione: Sez. II, n.4594 del 2/8/1984; Sez.IV, n.13341 del 16/12/1980;
Sentenza Corte Costituzionale 420/94.
Luogo di installazione dell'antenna: Terrazza o parte comune
In caso di installazione di antenna individuale (utilizzata da un solo condomino):
non è necessaria alcuna delibera condominiale, purché il posizionamento dell'antenna avvenga in luogo che non impedisca il libero uso della proprietà.
In caso di installazione di antenna condominiale:
a) Vengono utilizzate canalizzazioni preesistenti: è necessario un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza dei condomini e almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi)
Leggi e sentenze di riferimento: art.1135, 2° comma, Codice civile
b) E' necessario creare un nuovo impianto: è necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condomini e due terzi del valore dell'edificio (667 millesimi)
Leggi e sentenze di riferimento: art.1120 Codice civile
* I condomini che non intendono avvalersi dell'antenna condominiale sono esonerati da qualsiasi contributo alla spesa.
Fonte:asscond