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Legge
5
marzo 1990, n. 46
Norme per la sicurezza degli impianti
ABROGATA
1.
Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i
seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso
civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas
allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna del combustibile gassoso
fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente
legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio,
al terziario e ad altri usi.
2.
Soggetti abilitati
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale,
qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle
attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti.
3.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2,
comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito,
con specializzazione relativa al settore delle attività di
cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento,
di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di almeno due anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di
attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attività di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
4. Accertamento dei requisiti tecnico-professionali
(abrogato dall'art. 7, d.P.R. n. 392 del 1994)
5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
(abrogato dall'art. 7, d.P.R. n. 392 del 1994)
6.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e
g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del
progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al
comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali
indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di
impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto
edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto
per legge ad approvazione.
7.
Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli
impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i
componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere
dotati di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di
protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge devono essere adeguati, entro
tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente
articolo.
8. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
(omissis)
9.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal
titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all'articolo 6.
10.
Responsabilità del committente e del proprietario
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i
lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad
imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
11.
Certificato di abitabilità e di agibilità
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di
agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
12.
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto
e del rilascio del certificato di collaudo, nonché
dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la
fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti
di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del
rilascio della dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 9.
13.
Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione
di conformità o del certificato di collaudo
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1,
lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano
installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il
certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita
presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei
lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto
e la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione
di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la
compatibilità con gli impianti preesistenti.
14.
Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformità degli impianti alle disposizioni della presente
legge e della normativa vigente, i comuni, le unità
sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco
e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della
collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle
rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione
di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro
tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
15.
Regolamento di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato, con le procedure di cui
all'articolo 17 della legge
23 agosto 198, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel
regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i
quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui
all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di
complessità tecnica dell'installazione degli impianti,
tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di
prevenzione e sicurezza.
2.
(abrogato dall'art. 7, d.P.R. n. 392 del 1994)
3.
(abrogato dall'art. 7, d.P.R. n. 392 del 1994)
16.
Sanzioni
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10
consegue, a carico del committente o del proprietario,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione
di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo le
modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
determina le modalità della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle
norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchè gli
aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di
cui al comma 1.
17.
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e
regionali
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente
legge.
18. Disposizioni transitorie
(omissis)
19. Entrata in vigore
(omissis)
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