DECRETO 22 gennaio 2008 n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivitą di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
IL MINISTRO
DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO
di concerto
con
IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE
E DELLA
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DEL MARE
Visto
l'articolo
87, comma
quinto,
della
Costituzione;
Visto
l'articolo
11-quaterdecies,
comma 13,
lettera a),
del
decreto-legge
30 settembre
2005, n.
203,
convertito
in legge,
con
modificazioni,
dall'articolo
1, della
legge 2
dicembre
2005, n.
248, recante
misure di
contrasto
all'evasione
fiscale e
disposizioni
urgenti in
materia
tributaria e
finanziaria;
Visto
l'articolo
17, comma 3,
della legge
23 agosto
1988, n.
400;
Visti gli
articoli 8,
14 e 16
della legge
5 marzo
1990, n. 46,
recante
norme per la
sicurezza
degli
impianti;
Visto il
decreto del
Presidente
della
Repubblica
18 aprile
1994, n.
392, recante
il
Regolamento
recante
disciplina
del
procedimento
di
riconoscimento
delle
imprese ai
fini della
installazione,
ampliamento
e
trasformazione
degli
impianti nel
rispetto
delle norme
di
sicurezza;
Vista la
legge 5
gennaio
1996, n. 25,
recante
differimento
di termini
previsti da
disposizioni
legislative
nel settore
delle
attivitą
produttive
ed altre
disposizioni
urgenti in
materia e
successive
modificazioni;
Visto il
decreto del
Presidente
della
Repubblica
14 dicembre
1999, n.
558, recante
il
regolamento
recante
norme per la
semplificazione
della
disciplina
in materia
di registro
delle
imprese,
non che per
la
semplificazione
dei
procedimenti
relativi
alla
denuncia di
inizio di
attivitą e
per la
domanda di
iscrizione
all'albo
delle
imprese
artigiane o
al registro
delle
imprese per
particolari
categorie di
attivitą
soggette
alla
verifica di
determinati
requisiti
tecnici;
Visto il
decreto del
Presidente
della
Repubblica
30 aprile
1999, n.
162, recante
il
regolamento
recante
norme per
l'attuazione
della
direttiva
95/16/CE
sugli
ascensori e
di
semplificazione
dei
procedimenti
per la
concessione
del nulla
osta per
ascensori e
montacarichi,
non che
della
relativa
licenza di
esercizio e
successive
modificazioni;
Visto
l'articolo
1-quater del
decreto-legge
12 maggio
2006, n.
173,
convertito
in legge,
con
modificazioni,
dalla legge
12 luglio
2006, n.
228, recante
proroga di
termini per
l'emanazione
di atti di
natura
regolamentare.
Visto
l'articolo
3, comma 1,
del
decreto-legge
28 dicembre
2006, n. 300
(Proroga di
termini
previsti da
disposizioni
legislative
e
disposizioni
diverse),
convertito,
con
modificazioni,
nella legge
26 febbraio
2007, n. 17;
Udito il
parere del
Consiglio di
Stato,
Sezione
Consultiva
per gli Atti
Normativi,
espresso
nell'adunanza
generale del
7 maggio
2007, n.
159/2007;
Vista la
comunicazione
al
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri, a
norma
dell'articolo
17 della
legge n. 400
del 1998,
effettuata
con nota n.
0018603-17.8.2/1
del 16
novembre
2007;
A d o t t a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Ambito di
applicazione
1. Il
presente
decreto si
applica agli
impianti
posti al
servizio
degli
edifici,
indipendentemente
dalla
destinazione
d'uso,
collocati
all'interno
degli stessi
o delle
relative
pertinenze.
Se
l'impianto
č connesso
a reti di
distribuzione
si applica a
partire dal
punto di
consegna
della
fornitura.
2. Gli
impianti di
cui al comma
1 sono
classificati
come segue:
a) impianti
di
produzione,
trasformazione,
trasporto,
distribuzione,
utilizzazione
dell'energia
elettrica,
impianti di
protezione
contro le
scariche
atmosferiche,
non che gli
impianti per
l'automazione
di porte,
cancelli e
barriere;
b) impianti
radiotelevisivi,
le antenne e
gli impianti
elettronici
in genere;
c) impianti
di
riscaldamento,
di
climatizzazione,
di
condizionamento
e di
refrigerazione
di qualsiasi
natura o
specie,
comprese le
opere di
evacuazione
dei prodotti
della
combustione
e delle
condense, e
di
ventilazione
ed aerazione
dei locali;
d) impianti
idrici e
sanitari di
qualsiasi
natura o
specie;
e) impianti
per la
distribuzione
e
l'utilizzazione
di gas di
qualsiasi
tipo,
comprese le
opere di
evacuazione
dei prodotti
della
combustione
e
ventilazione
ed aerazione
dei locali;
f) impianti
di
sollevamento
di persone o
di cose per
mezzo di
ascensori,
di
montacarichi,
di scale
mobili e
simili;
g) impianti
di
protezione
antincendio.
3. Gli
impianti o
parti di
impianto che
sono
soggetti a
requisiti di
sicurezza
prescritti
in
attuazione
della
normativa
comunitaria,
ovvero di
normativa
specifica,
non sono
disciplinati,
per tali
aspetti,
dalle
disposizioni
del presente
decreto.
Avvertenza:
Le note qui
pubblicate
sono state
redatte
dall'amministrazione
competente
per materia
ai sensi
dell'articolo
10, commi 3
del testo
unico delle
disposizioni
sulla
promulgazione
delle leggi,
sull'emanazione
dei decreti
del
Presidente
della
Repubblica e
sulle
pubblicazioni
ufficiali
della
Repubblica
italiana,
approvato
con D.P.R.
28 dicembre
1985, n.
1092, al
solo fine di
facilitare
la lettura
delle
disposizioni
di legge
alle quali
č operato
il rinvio.
Restano
invariati il
valore e
l'efficacia
degli atti
legislativi
qui
trascritti.
Note alle
premesse:
- L'articolo
87, comma
quinto,
della
Costituzione
conferisce,
tra l'altro,
al
Presidente
della
Repubblica
il potere di
promulgare
le leggi e
di emanare i
decreti
aventi
valore di
legge ed i
regolamenti.
- Il testo
dell'articolo
11-quaterdecies,
comma 13,
lettera a),
del decreto
legge 30
settembre
2005, n.
203, recante
«Misure di
contrasto
all'evasione
fiscale e
disposizioni
urgenti in
materia
tributaria e
finanziaria.
(pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale 3
ottobre
2005, n.
230) e
convertito
in legge,
con
modificazioni,
dall'articolo
1, della
legge 2
dicembre
2005, n. 248
(Gazzetta
Ufficiale 2
dicembre
2005, n.
281, S.O.),
č il
seguente:
«13. Entro
ventiquattro
mesi dalla
data di
entrata in
vigore della
legge di
conversione
del presente
decreto, il
Ministro
delle
attivitą
produttive,
di concerto
con il
Ministro
dell'ambiente
e della
tutela del
territorio,
emana uno o
piu'
decreti, ai
sensi
dell'articolo
17 della
legge 23
agosto 1988,
n. 400,
volti a
disciplinare:
a) il
riordino
delle
disposizioni
in materia
di attivitą
di
installazione
degli
impianti
all'interno
degli
edifici;
Il testo
dell'articolo
17, comma 3,
della legge
23 agosto
1988, n.
400, recante
«Disciplina
dell'attivitą
di Governo e
ordinamento
della
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri.»,
(pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale 12
settembre
1988, n.
214, 5.0.),
č il
seguente:
«Art. 17
(Regolamenti).
- (1. - 2.
Omissis).
3. Con
decreto
ministeriale
possono
essere
adottati
regolamenti
nelle
materie di
competenza
del ministro
o di
autoritą
sottordinate
al ministro,
quando la
legge
espressamente
conferisca
tale potere.
Tali
regolamenti,
per materie
di
competenza
di piu'
ministri,
possono
essere
adottati con
decreti
interministeriali,
ferma
restando la
necessitą
di apposita
autorizzazione
da parte
della legge.
I
regolamenti
ministeriali
ed
interministeriali
non possono
dettare
norme
contrarie a
quelle dei
regolamenti
emanati dal
Governo.
Essi debbono
essere
comunicati
al
Presidente
del
Consiglio
dei ministri
prima della
loro
emanazione.
Il testo
degli
articoli 8,
14 e 16
della legge
5 marzo
1990, n. 46,
recante
«Norme per
la sicurezza
degli
impianti»
(pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale 12
marzo 1990,
n. 59), sono
i seguenti:
«Art. 8
(Finanziamento
dell'attivitą
di normazione
tecnica). -
1. Il 3 per
cento del
contributo
dovuto
annualmente
dall'Istituto
nazionale
per la
assicurazione
contro gli
infortuni
sul lavoro
(INAIL) per
l'attivitą
di ricerca
di cui
all'articolo
3, terzo
comma, del
decreto-legge
30 giugno
1982, n.
390,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge
12 agosto
1982, n.
597, č
destinato
all'attivitą
di normazione
tecnica, di
cui
all'articolo
7 della
presente
legge,
svolta
dall'UNI e
dal CEI.
2. La somma
di cui al
comma 1,
calcolata
sull'ammontare
del
contributo
versato
dall'INAIL
nel corso
dell'anno
precedente,
č iscritta
a carico del
capitolo
3030, dello
stato di
previsione
della spesa
del
Ministero
dell'industria,
del
commercio e
dell'artigianato
per il 1990
e a carico
delle
proiezioni
del
corrispondente
capitolo per
gli anni
seguenti.».
«Art. 14
(Verifiche).
- 1. Per
eseguire i
collaudi,
ove
previsti, e
per
accertare la
conformitą
degli
impianti
alle
disposizioni
della
presente
legge e
della
normativa
vigente, i
comuni, le
unitą
sanitarie
locali, i
comandi
provinciali
dei vigili
del fuoco e
l'Istituto
superiore
per la
prevenzione
e la
sicurezza
del lavoro (ISPESL)
hanno
facoltą di
avvalersi
della
collaborazione
dei liberi
professionisti,
nell'ambito
delle
rispettive
competenze,
di cui
all'articolo
6, comma 1,
secondo le
modalitą
stabilite
dal
regolamento
di
attuazione
di cui
all'articolo
15.
2. Il
certificato
di collaudo
deve essere
rilasciato
entro tre
mesi dalla
presentazione
della
relativa
richiesta.».
«Art. 16
(Sanzioni).
- 1. Alla
violazione
di quanto
previsto
dall'articolo
10 consegue,
a carico del
committente
o del
proprietario,
secondo le
modalitą
previste dal
regolamento
di
attuazione
di cui
all'articolo
15, una
sanzione
amministrativa
da lire
centomila a
lire
cinquecentomila.
Alla
violazione
delle
altre norme
della
presente
legge
consegue,
secondo le
modalitą
previste dal
medesimo
regolamento
di
attuazione,
una sanzione
amministrativa
da lire un
milione a
lire dieci
milioni.
2. Il
regolamento
di
attuazione
di cui
all'articolo
15 determina
le modalitą
della
sospensione
delle
imprese dal
registro o
dall'albo di
cui
all'articolo
2, comma 1,
e dei
provvedimenti
disciplinari
a carico dei
professionisti
iscritti nei
rispettivi
albi, dopo
la terza
violazione
delle norme
relative
alla
sicurezza
degli
impianti,
non che gli
aggiornamenti
dell'entitą
delle
sanzioni
amministrative
di cui al
comma 1.».
Il decreto
del
Presidente
della
Repubblica
18 aprile
1994, n.
392,
«Regolamento
recante
disciplina
del
procedimento
di
riconoscimento
delle
imprese ai
fini della
installazione,
ampliamento
e
trasformazione
degli
impianti
nel rispetto
delle norme
di
sicurezza.»,
č
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale 18
giugno 1994,
n. 141,
Supplemento
Ordinario.
La legge 5
gennaio
1996, n. 25,
recante «
Differimento
di termini
previsti da
disposizioni
legislative
nel settore
delle
attivitą
produttive
ed altre
disposizioni
urgenti in
materia.»,
č
pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale 20
gennaio
1996, n. 16.
Il decreto
del
Presidente
della
Repubblica
14 dicembre
1999, n.
558, recante
«Regolamento
recante
norme per la
semplificazione
della
disciplina
in materia
di registro
delle
imprese,
non che per
la
semplificazione
dei
procedimenti
relativi
alla
denuncia di
inizio di
attivitą e
per la
domanda di
iscrizione
all'albo
delle
imprese
artigiane o
al registro
delle
imprese per
particolari
categorie di
attivitą
soggette
alla
verifica di
determinati
requisiti
tecnici
(numeri
94-97-98
dell'allegato
1 della
legge. 15
marzo 1997,
n. 59). č
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale 21
novembre
2000, n.
272.
Il decreto
del
Presidente
della
Repubblica
30 aprile
1999, n.
162, recante
«Regolamento
recante
norme per
l'attuazione
della
direttiva
95/16/CE
sugli
ascensori e
di
semplificazione
dei
procedimenti
per la
concessione
del nulla
osta per
ascensori e
montacarichi,
non che
della
relativa
licenza di
esercizio.»,
č
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale 10
giugno 1999,
n. 134.
Il testo
dell'articolo
1-quater del
decreto-legge
12 maggio
2006, n.
173,
(pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale 13
maggio 2006,
n. 110)
convertito
in legge 12
luglio 2006,
n. 228,
recante
«Proroga di
termini per
l'emanazione
di atti di
natura
regolamentare.
Ulteriori
proroghe per
l'esercizio
di deleghe
legislative
e in materia
di
istruzione.» (pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale
12 luglio
2006, n.
160), č il
seguente:
«1-quater.
(Proroga di
termine in
materia di
patrimonio
abitativo).
- 1. Il
termine
previsto
dall'articolo
5-bis,
comma 2, del
decreto-legge
27 maggio
2005, n. 86,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge
26 luglio
2005, n.
148, č
prorogato
fino
all'attuazione
dell'articolo
11-quaterdecies,
comma 13,
del
decreto-legge
30 settembre
2005, n.
203,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge
2 dicembre
2005, n.
248, e
comunque non
oltre il 1°
gennaio
2007.
- Il testo
dell'articolo
3, comma 1,
del
decreto-legge
28 dicembre
2006, n.
300,(pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale 28
dicembre
2006, n.
300),
convertito,
con
modificazioni,
in legge 26
febbraio
2007, n. 17,
recante «
Proroga di
termini
previsti da
disposizioni
legislative.
Disposizioni
di
delegazione
legislativa.»
(pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale 26
febbraio
2007, n. 47,
Supplemento
Ordinario),
č il
seguente:
«Art. 3.
(Disposizioni
in materia
di
costruzioni,
opere
infrastrutturali
e lavori in
edilizia). -
1. Il
termine
previsto
dall'articolo
1-quater,
comma 1, del
decreto-legge
12 maggio
2006, n.
173,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge
12 luglio
2006, n.
228, č
prorogato
fino alla
data di
entrata in
vigore del
regolamento
recante
norme sulla
sicurezza
degli
impianti, di
cui
all'articolo
11-quaterdecies,
comma 13,
lettera a),
del
decreto-legge
30 settembre
2005, n.
203,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge
2 dicembre
2005, n.
248, e,
comunque,
non oltre il
31 dicembre
2007. A
decorrere
dalla data
di entrata
in vigore
del
regolamento
di cui al
primo
periodo del
presente
comma, sono
abrogati il
regolamento
di cui al
decreto del
Presidente
della
Repubblica 6
dicembre
1991, n.
447, gli
articoli da
107 a 121
del testo
unico di cui
al decreto
del
Presidente
della
Repubblica 6
giugno 2001,
n. 380, e la
legge 5
marzo 1990,
n. 46, ad
eccezione
degli
articoli 8,
14 e 16, le
cui sanzioni
trovano
applicazione
in misura
raddoppiata
per le
violazioni
degli
obblighi
previsti
dallo stesso
regolamento
di cui al
primo
periodo del
presente
comma.
Art. 2.
Definizioni
relative
agli
impianti
1. Ai fini
del presente
decreto si
intende per:
a) punto di
consegna
delle
forniture:
il punto in
cui
l'azienda
fornitrice o
distributrice
rende
disponibile
all'utente
l'energia
elettrica,
il gas
naturale o
diverso,
l'acqua,
ovvero il
punto di
immissione
del
combustibile
nel deposito
collocato,
anche
mediante
comodato,
presso
l'utente;
b) potenza
impegnata:
il valore
maggiore tra
la potenza
impegnata
contrattualmente
con
l'eventuale
fornitore di
energia, e
la potenza
nominale
complessiva
degli
impianti di
autoproduzione
eventualmente
installati;
c) uffici
tecnici
interni:
strutture
costituite
da risorse
umane e
strumentali
preposte
all'impiantistica,
alla
realizzazione
degli
impianti
aziendali ed
alla loro
manutenzione
i cui
responsabili
posseggono i
requisiti
tecnico-professionali
previsti
dall'articolo
4;
d) ordinaria
manutenzione:
gli
interventi
finalizzati
a contenere
il degrado
normale
d'uso,
non che a
far fronte
ad eventi
accidentali
che
comportano
la
necessitą
di primi
interventi,
che comunque
non
modificano
la struttura
dell'impianto
su cui si
interviene o
la sua
destinazione
d'uso
secondo le
prescrizioni
previste
dalla
normativa
tecnica
vigente e
dal libretto
di uso e
manutenzione
del
costruttore;
e) impianti
di
produzione,
trasformazione,
trasporto,
distribuzione,
utilizzazione
dell'energia
elettrica: i
circuiti di
alimentazione
degli
apparecchi
utilizzatori
e delle
prese a
spina con
esclusione
degli
equipaggiamenti
elettrici
delle
macchine,
degli
utensili,
degli
apparecchi
elettrici in
genere.
Nell'ambito
degli
impianti
elettrici
rientrano
anche quelli
di
autoproduzione
di energia
fino a 20 kw
nominale,
gli impianti
per
l'automazione
di porte,
cancelli e
barriere,
non che
quelli posti
all'esterno
di edifici
se gli
stessi sono
collegati,
anche solo
funzionalmente,
agli
edifici;
f) impianti
radiotelevisivi
ed
elettronici:
le
componenti
impiantistiche
necessarie
alla
trasmissione
ed alla
ricezione
dei segnali
e dei dati,
anche
relativi
agli
impianti di
sicurezza,
ad
installazione
fissa
alimentati a
tensione
inferiore a
50 V in
corrente
alternata e
120 V in
corrente
continua,
mentre le
componenti
alimentate a
tensione
superiore,
non che i
sistemi di
protezione
contro le
sovratensioni
sono da
ritenersi
appartenenti
all'impianto
elettrico;
ai fini
dell'autorizzazione,
dell'installazione
e degli
ampliamenti
degli
impianti
telefonici e
di
telecomunicazione
interni
collegati
alla rete
pubblica, si
applica la
normativa
specifica
vigente;
g) impianti
per la
distribuzione
e
l'utilizzazione
di gas:
l'insieme
delle
tubazioni,
dei serbatoi
e dei loro
accessori,
dal punto di
consegna del
gas, anche
in forma
liquida,
fino agli
apparecchi
utilizzatori,
l'installazione
ed i
collegamenti
dei
medesimi, le
predisposizioni
edili e
meccaniche
per
l'aerazione
e la
ventilazione
dei locali
in cui deve
essere
installato
l'impianto,
le
predisposizioni
edili e
meccaniche
per lo
scarico
all'esterno
dei prodotti
della
combustione;
h) impianti
di
protezione
antincendio:
gli impianti
di
alimentazione
di idranti,
gli impianti
di
estinzione
di tipo
automatico e
manuale
non che gli
impianti di
rilevazione
di gas, di
fumo e
d'incendio;
i) CEI:
Comitato
Elettrotecnico
Italiano;
l) UNI: Ente
Nazionale
Italiano di
Unificazione.
Art. 3.
Imprese
abilitate
1. Le
imprese,
iscritte nel
registro
delle
imprese di
cui al
decreto del
Presidente
della
Repubblica 7
dicembre
1995, n. 581
e
successive
modificazioni,
di seguito
registro
delle
imprese, o
nell'Albo
provinciale
delle
imprese
artigiane di
cui alla
legge
8 agosto
1985, n.
443, di
seguito albo
delle
imprese
artigiane,
sono
abilitate
all'esercizio
delle
attivitą di
cui
all'articolo
1, se
l'imprenditore
individuale
o il legale
rappresentante
ovvero il
responsabile
tecnico da
essi
preposto con
atto
formale, č
in
possesso dei
requisiti
professionali
di cui
all'articolo
4.
2. Il
responsabile
tecnico di
cui al comma
1 svolge
tale
funzione
per una sola
impresa e la
qualifica č
incompatibile
con ogni
altra
attivitą
continuativa.
3. Le
imprese che
intendono
esercitare
le attivitą
relative
agli
impianti di
cui
all'articolo
1 presentano
la
dichiarazione
di inizio
attivitą,
ai sensi
dell'articolo
19 della
legge 7
agosto 1990,
n.
241 e
successive
modificazioni,
indicando
specificatamente
per quali
lettera e
quale voce,
di quelle
elencate nel
medesimo
articolo 1,
comma 2,
intendono
esercitare
l'attivitą
e
dichiarano, altresi', il
possesso dei
requisiti
tecnico-professionali
di cui
all'articolo
4,
richiesti
per i lavori
da
realizzare.
4. Le
imprese
artigiane
presentano
la
dichiarazione
di cui al
comma 3,
unitamente
alla domanda
d'iscrizione
all'albo
delle
imprese
artigiane
per la
verifica del
possesso dei
prescritti
requisiti
tecnico-professionali
e il
conseguente
riconoscimento
della
qualifica
artigiana.
Le altre
imprese
presentano
la
dichiarazione
di cui al
comma 3,
unitamente
alla domanda
di
iscrizione,
presso
l'ufficio
del
registro
delle
imprese.
5. Le
imprese non
installatrici,
che
dispongono
di uffici
tecnici
interni sono
autorizzate
all'installazione,
alla
trasformazione,
all'ampliamento
e alla
manutenzione
degli
impianti,
relativi
esclusivamente
alle proprie
strutture
interne e
nei limiti
della
tipologia di
lavori per i
quali il
responsabile
possiede i
requisiti
previsti
all'articolo
4.
6. Le
imprese, di
cui ai commi
1, 3, 4 e 5,
alle quali
sono stati
riconosciuti
i requisiti
tecnico-professionali,
hanno
diritto ad
un
certificato
di
riconoscimento,
secondo i
modelli
approvati
con
decreto del
Ministro
dell'industria
del
commercio e
dell'artigianato
dell'11
giugno 1992.
Il
certificato
č
rilasciato
dalle
competenti
commissioni
provinciali
per
l'artigianato,
di cui alla
legge 8
agosto
1985, n.
443, e
successive
modificazioni,
o dalle
competenti
camere
di
commercio,
di cui alla
legge 29
dicembre
1993, n.
580, e
successive
modificazioni.
Note
all'articolo
3:
Il decreto
del
Presidente
della
Repubblica 7
dicembre
1995, n.
581, recante
«Regolamento
di
attuazione
dell'articolo
8 della
legge 29
dicembre
1993, n.
580, in
materia di
istituzione
del registro
delle
imprese di
cui
all'articolo
2188 del
codice
civile.», č
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale 3
febbraio
1996, n. 28,
Supplemento
Ordinario.
La legge 8
agosto 1985,
n. 443,
recante «Legge-quadro
per
l'artigianato»,
č
pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale
24 agosto
1985, n.
199.
Il testo
dell'articolo
l9 della
legge 7
agosto 1990,
n.
241, recante
«Nuove norme
in materia
di
procedimento
amministrativo
e di diritto
di accesso
ai documenti
amministrativi»
(pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale
18 agosto
1990, n.
192), č il
seguente:
«Art. 19.
(Dichiarazione
di inizio
attivita). -
1. Ogni
atto di
autorizzazione,
licenza,
concessione
non
costitutiva,
permesso o
nulla osta
comunque
denominato,
comprese le
domande per
le
iscrizioni
in albi o
ruoli
richieste
per
l'esercizio
di attivitą
imprenditoriale,
commerciale
o
artigianale
il cui
rilascio
dipenda
esclusivamente
dall'accertamento
dei
requisiti e
presupposti
di legge o
di atti
amministrativi
a contenuto
generale e
non sia
previsto
alcun limite
o
contingente
complessivo
o specifici
strumenti di
programmazione
settoriale
per il
rilascio
degli atti
stessi, con
la sola
esclusione
degli atti
rilasciati
dalle
amministrazioni
preposte
alla difesa
nazionale,
alla
pubblica
sicurezza,
all'immigrazione,
all'amministrazione
della
giustizia,
alla
amministrazione
delle
finanze, ivi
compresi gli
atti
concernenti
le reti di
acquisizione
del gettito,
anche
derivante
dal gioco,
alla tutela
della salute
e della
pubblica
incolumitą,
del
patrimonio
culturale e
paesaggistico
e
dell'ambiente,
non che
degli atti
imposti
dalla
normativa
comunitaria,
č
sostituito
da una
dichiarazione
dell'interessato
corredata,
anche per
mezzo
di
autocertificazioni,
delle
certificazioni
e delle
attestazioni
normativamente
richieste.
L'amministrazione
competente
puņ
richiedere
informazioni
o
certificazioni
relative a
fatti, stati
o qualitą
soltanto
qualora non
siano
attestati in
documenti
gią in
possesso
dell'amministrazione
stessa o non
siano
direttamente
acquisibili
presso altre
pubbliche
amministrazioni.
2. L'attivitą
oggetto
della
dichiarazione
puņ essere
iniziata
decorsi
trenta
giorni dalla
data di
presentazione
della
dichiarazione
all'amministrazione
competente.
Contestualmente
all'inizio
dell'attivitą,
l'interessato
ne
dą
comunicazione
all'amministrazione
competente.
3.
L'amministrazione
competente,
in caso di
accertata
carenza
delle
condizioni,
modalitą e
fatti
legittimanti,
nel termine
di trenta
giorni dal
ricevimento
della
comunicazione
di cui al
comma 2,
adotta
motivati
provvedimenti
di divieto
di
prosecuzione
dell'attivitą
e
di rimozione
dei suoi
effetti,
salvo che,
ove cio' sia
possibile,
l'interessato
provveda a
conformare
alla
normativa
vigente
detta
attivitą ed
i suoi
effetti
entro
un termine
fissato
dall'amministrazione,
in ogni caso
non
inferiore a
trenta
giorni. č
fatto
comunque
salvo il
potere
dell'amministrazione
competente
di assumere
determinazioni
in via di
autotutela,
ai sensi
degli
articoli
21-quinquies
e 21-nonies.
Nei casi in
cui la legge
prevede
l'acquisizione
di pareri di
organi o
enti
appositi,
il termine
per
l'adozione
dei
provvedimenti
di divieto
di
prosecuzione
dell'attivitą
e di
rimozione
dei suoi
effetti
sono
sospesi,
fino
all'acquisizione
dei pareri,
fino a un
massimo di
trenta
giorni,
scaduti i
quali
l'amministrazione
puņ
adottare i
propri
provvedimenti
indipendentemente
dall'acquisizione
del parere.
Della
sospensione
č data
comunicazione
all'interessato.
4. Restano
ferme le
disposizioni
di legge
vigenti che
prevedono
termini
diversi da
quelli di
cui ai commi
2 e 3
per l'inizio
dell'attivitą
e per
l'adozione
da parte
dell'amministrazione
competente
di
provvedimenti
di divieto
di
prosecuzione
dell'attivitą
e di
rimozione
dei suoi effetti.
5. Ogni
controversia
relativa
all'applicazione
dei
commi 1, 2 e
3 č
devoluta
alla
giurisdizione
esclusiva
del
giudice
amministrativo.
Il decreto
del Ministro
dell'industria
del
commercio e
dell'artigianato
11
giugno1992,
recante
«Approvazione
dei modelli
dei
certificati
di
riconoscimento
dei
requisiti
tecnico-professionali
delle
imprese e
del
responsabile
tecnico ai
fini della
sicurezza
degli
impianti.»,
č
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale 18
giugno 1992,
n. 142.
La legge 29
dicembre
1993, n.
580, recante
«Riordinamento
delle camere
di
commercio,
industria,
artigianato
e
agricoltura.»,
č
pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale 11
gennaio
1994, n. 7,
supplemento
ordinario.
Art. 4.
Requisiti
tecnico-professionali
1. I
requisiti
tecnico-professionali
sono, in
alternativa,
uno dei
seguenti:
a) diploma
di laurea in
materia
tecnica
specifica
conseguito
presso una
universitą
statale o
legalmente
riconosciuta;
b) diploma o
qualifica
conseguita
al termine
di scuola
secondaria
del secondo
ciclo con
specializzazione
relativa al
settore
delle
attivitą di
cui
all'articolo
1, presso un
istituto
statale o
legalmente
riconosciuto,
seguiti da
un periodo
di
inserimento,
di
almeno due
anni
continuativi,
alle dirette
dipendenze
di una
impresa
del settore.
Il periodo
di
inserimento
per le
attivitą di
cui
all'articolo
1, comma 2,
lettera d)
č di un
anno;
c) titolo o
attestato
conseguito
ai sensi
della
legislazione
vigente in
materia di
formazione
professionale,
previo un
periodo di
inserimento,
di almeno
quattro anni
consecutivi,
alle dirette
dipendenze
di una
impresa del
settore. Il
periodo di
inserimento
per
le attivitą
di cui
all'articolo
1, comma 2,
lettera d)
č di due
anni;
d)
prestazione
lavorativa
svolta, alle
dirette
dipendenze
di una
impresa
abilitata
nel ramo di
attivitą
cui si
riferisce la
prestazione
dell'operaio
installatore
per un
periodo non
inferiore a
tre anni,
escluso
quello
computato ai
fini
dell'apprendistato
e
quello
svolto come
operaio
qualificato,
in qualitą
di operaio
installatore
con
qualifica di
specializzato
nelle
attivitą di
installazione,
di
trasformazione,
di
ampliamento
e di
manutenzione
degli
impianti di
cui
all'articolo
1.
2. I periodi
di
inserimento
di cui alle
lettere b) e
c) e le
prestazioni
lavorative
di cui alla
lettera d)
del comma 1
possono
svolgersi
anche in
forma di
collaborazione
tecnica
continuativa
nell'ambito
dell'impresa
da parte del
titolare,
dei soci e
dei
collaboratori
familiari.
Si
considerano,
altresi', in
possesso dei
requisiti
tecnico-professionali
ai sensi
dell'articolo
4 il
titolare
dell'impresa,
i soci ed i
collaboratori
familiari
che hanno
svolto
attivitą di
collaborazione
tecnica
continuativa
nell'ambito
di
imprese
abilitate
del settore
per un
periodo non
inferiore a
sei
anni. Per le
attivitą di
cui alla
lettera d)
dell'articolo
1,
comma 2,
tale periodo
non puņ
essere
inferiore a
quattro
anni.
Art. 5.
Progettazione
degli
impianti
1. Per
l'installazione,
la
trasformazione
e
l'ampliamento
degli
impianti di
cui
all'articolo
1, comma 2,
lettere a),
b), c), d),
e), g), č
redatto un
progetto.
Fatta salva
l'osservanza
delle
normative piu'
rigorose in
materia di
progettazione,
nei casi
indicati al
comma 2, il
progetto č
redatto
da un
professionista
iscritto
negli albi
professionali
secondo la
specifica
competenza
tecnica
richiesta
mentre,
negli altri
casi, il
progetto,
come
specificato
all'articolo
7, comma 2,
č redatto,
in
alternativa,
dal
responsabile
tecnico
dell'impresa
installatrice.
2. Il
progetto per
l'installazione,
trasformazione
e
ampliamento,
č redatto
da un
professionista
iscritto
agli albi
professionali
secondo le
specifiche
competenze
tecniche
richieste,
nei seguenti
casi:
a) impianti
di cui
all'articolo
1, comma 2,
lettera a),
per tutte
le utenze
condominiali
e per utenze
domestiche
di singole
unitą
abitative
aventi
potenza
impegnata
superiore a
6 kw o per
utenze
domestiche
di singole
unitą
abitative di
superficie
superiore a
400
mq;
b) impianti
elettrici
realizzati
con lampade
fluorescenti
a
catodo
freddo,
collegati ad
impianti
elettrici,
per i quali
č
obbligatorio
il progetto
e in ogni
caso per
impianti di
potenza
complessiva
maggiore di
1200 VA resa
dagli
alimentatori;
c) impianti
di cui
all'articolo
1, comma 2,
lettera a),
relativi
agli
immobili
adibiti ad
attivitą
produttive,
al
commercio,
al
terziario e
ad altri
usi, quando
le utenze
sono
alimentate a
tensione
superiore a
1000 V,
inclusa la
parte in
bassa
tensione, o
quando le
utenze sono
alimentate
in bassa
tensione
aventi
potenza
impegnata
superiore a
6 kw o
qualora la
superficie
superi i 200
mq;
d) impianti
elettrici
relativi ad
unitą
immobiliari
provviste,
anche solo
parzialmente,
di ambienti
soggetti a
normativa
specifica
del CEI, in
caso di
locali
adibiti ad
uso medico o
per i quali
sussista
pericolo di
esplosione o
a maggior
rischio di
incendio,
non che per
gli impianti
di
protezione
da scariche
atmosferiche
in
edifici di
volume
superiore a
200 mc;
e) impianti
di cui
all'articolo
1, comma 2,
lettera b),
relativi
agli
impianti
elettronici
in genere
quando
coesistono
con impianti
elettrici
con obbligo
di
progettazione;
f) impianti
di cui
all'articolo
1, comma 2,
lettera c),
dotati di
canne
fumarie
collettive
ramificate,
non che
impianti di
climatizzazione
per tutte le
utilizzazioni
aventi una
potenzialitą
frigorifera
pari o
superiore a
40.000
frigorie/ora;
g) impianti
di cui
all'articolo
1, comma 2,
lettera e),
relativi
alla
distribuzione
e
l'utilizzazione
di gas
combustibili
con portata
termica
superiore a
50 kw o
dotati di
canne
fumarie
collettive
ramificate,
o impianti
relativi a
gas medicali
per uso
ospedaliero
e
simili,
compreso lo
stoccaggio;
h) impianti
di cui
all'articolo
1, comma 2,
lettera g),
se sono
inseriti in
un'attivitą
soggetta al
rilascio del
certificato
prevenzione
incendi e,
comunque,
quando gli
idranti sono
in numero
pari o
superiore a
4 o gli
apparecchi
di
rilevamento
sono in
numero
pari o
superiore a
10.
3. I
progetti
degli
impianti
sono
elaborati
secondo la
regola
dell'arte. I
progetti
elaborati in
conformitą
alla vigente
normativa
e alle
indicazioni
delle guide
e alle norme
dell'UNI,
del CEI o di
altri Enti
di
normalizzazione
appartenenti
agli Stati
membri
dell'Unione
europea o
che sono
parti
contraenti
dell'accordo
sullo
spazio
economico
europeo, si
considerano
redatti
secondo la
regola
dell'arte.
4. I
progetti
contengono
almeno gli
schemi
dell'impianto
e i
disegni
planimetrici
non che una
relazione
tecnica
sulla
consistenza
e sulla
tipologia
dell'installazione,
della
trasformazione
o
dell'ampliamento
dell'impianto
stesso, con
particolare
riguardo
alla
tipologia e
alle
caratteristiche
dei
materiali e
componenti
da
utilizzare e
alle misure
di
prevenzione
e di
sicurezza da
adottare.
Nei luoghi a
maggior
rischio di
incendio e
in quelli
con pericoli
di
esplosione,
particolare
attenzione
č posta
nella scelta
dei
materiali e
componenti
da
utilizzare
nel rispetto
della
specifica
normativa
tecnica
vigente.
5. Se
l'impianto a
base di
progetto č
variato in
corso
d'opera, il
progetto
presentato
č integrato
con la
necessaria
documentazione
tecnica
attestante
le varianti,
alle quali,
oltre che al
progetto,
l'installatore
č tenuto a
fare
riferimento
nella
dichiarazione
di
conformitą.
6. Il
progetto, di
cui al comma
2, č
depositato
presso lo
sportello
unico per
l'edilizia
del comune
in cui deve
essere
realizzato
l'impianto
nei termini
previsti
all'articolo
11.
Art. 6.
Realizzazione
ed
installazione
degli
impianti
1. Le
imprese
realizzano
gli impianti
secondo la
regola
dell'arte,
in
conformitą
alla
normativa
vigente e
sono
responsabili
della
corretta
esecuzione
degli
stessi. Gli
impianti
realizzati
in
conformitą
alla vigente
normativa e
alle norme
dell'UNI,
del CEI o
di altri
Enti di
normalizzazione
appartenenti
agli Stati
membri
dell'Unione
europea o
che sono
parti
contraenti
dell'accordo
sullo
spazio
economico
europeo, si
considerano
eseguiti
secondo la
regola
dell'arte.
2. Con
riferimento
alle
attivitą
produttive,
si applicano
le norme
generali di
sicurezza di
cui
all'articolo
1 del
decreto del
Presidente
del
Consiglio
dei Ministri
31 marzo
1989 e le
relative
modificazioni.
3. Gli
impianti
elettrici
nelle unitą
immobiliari
ad uso
abitativo
realizzati
prima del 13
marzo 1990
si
considerano
adeguati se
dotati
di
sezionamento
e protezione
contro le
sovracorrenti
posti
all'origine
dell'impianto,
di
protezione
contro i
contatti
diretti,
di
protezione
contro i
contatti
indiretti o
protezione
con
interruttore
differenziale
avente
corrente
differenziale
nominale non
superiore a
30 mA.
Note
all'articolo
6:
Il testo
dell'articolo
1 del
decreto del
Presidente
del
Consiglio
dei Ministri
31
marzo1989,
recante
«Applicazione
dell'articolo
12 del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
17 maggio
1988, n.
175,
concernente
rischi
rilevanti
connessi a
determinate
attivitą
industriali.»,
(pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale 21
aprile 1989,
n. 93,
S.O.), č il
seguente:
«Art. 1.
(Norme
generali di
sicurezza).
- 1. Nella
progettazione,
nella
realizzazione
e nella
gestione
delle
attivitą
industriali
i
fabbricanti
sono tenuti
a
conformarsi
a tutte le
disposizioni
vigenti in
materia di
sicurezza
del lavoro,
di
prevenzione
incendi e di
tutela
della
popolazione
e
dell'ambiente.
In
particolare
i
fabbricanti
devono
ottenere dal
competente
Comando dei
vigili del
fuoco le
autorizzazioni
concernenti
la
prevenzione
incendi
previste
dalle norme
vigenti ed
uniformarsi
alle
disposizioni
contenute
nel:
a) regio
decreto 9
gennaio
1927, n.
147;
b) regio
decreto 12
maggio 1927,
n. 824;
c) testo
unico delle
leggi
sanitarie,
approvato
con
regio
decreto 27
luglio 1934,
n. 1265;
d) decreto
del
Presidente
della
Repubblica
27 aprile
1955, n.
547;
e) decreto
del
Presidente
della
Repubblica
19 marzo
1956, n.
303;
f) legge 23
dicembre
1978, n.
833, e
successive
modifiche,
integrazioni
e decreti
applicativi;
g) decreto
del
Presidente
della
Repubblica
29 luglio
1982, n.
577;
h) legge 7
dicembre
1984, n.
818;
i) decreto
legislativo
15 agosto
1991, n.
277;
l) decreto
legislativo
19 settembre
1994, n.
626.
2. Il
richiamo
alle
disposizioni
di cui al
comma 1 va
esteso alle
successive
modificazioni
ed
integrazioni
non che ai
decreti
applicativi.
Art. 7.
Dichiarazione
di
conformitą
1. Al
termine dei
lavori,
previa
effettuazione
delle
verifiche
previste
dalla
normativa
vigente,
comprese
quelle di
funzionalitą
dell'impianto,
l'impresa
installatrice
rilascia al
committente
la
dichiarazione
di
conformitą
degli
impianti
realizzati
nel rispetto
delle norme
di cui
all'articolo
6. Di tale
dichiarazione,
resa sulla
base del
modello di
cui
all'allegato
I, fanno
parte
integrante
la
relazione
contenente
la tipologia
dei
materiali
impiegati,
non che il
progetto di
cui
all'articolo
5.
2. Nei casi
in cui il
progetto č
redatto dal
responsabile
tecnico
dell'impresa
installatrice
l'elaborato
tecnico č
costituito
almeno
dallo schema
dell'impianto
da
realizzare,
inteso come
descrizione
funzionale
ed effettiva
dell'opera
da eseguire
eventualmente
integrato
con la
necessaria
documentazione
tecnica
attestante
le
varianti
introdotte
in corso
d'opera.
3. In caso
di
rifacimento
parziale di
impianti, il
progetto, la
dichiarazione
di
conformitą,
e
l'attestazione
di collaudo
ove
previsto, si
riferiscono
alla sola
parte degli
impianti
oggetto
dell'opera
di
rifacimento,
ma tengono
conto della
sicurezza e
funzionalitą
dell'intero
impianto.
Nella
dichiarazione
di cui al
comma 1 e
nel progetto
di cui
all'articolo
5, č
espressamente
indicata la
compatibilitą
tecnica con
le
condizioni
preesistenti
dell'impianto.
4. La
dichiarazione
di
conformitą č
rilasciata
anche dai
responsabili
degli uffici
tecnici
interni
delle
imprese non
installatrici
di cui
all'articolo
3, comma 3,
secondo il
modello di
cui
all'allegato II del
presente
decreto.
5. Il
contenuto
dei modelli
di cui agli
allegati I e
II puņ
essere
modificato o
integrato
con decreto
ministeriale
per esigenze
di
aggiornamento
di natura
tecnica.
6. Nel caso
in cui la
dichiarazione
di
conformitą
prevista dal
presente
articolo,
salvo quanto
previsto
all'articolo
15, non sia
stata
prodotta o
non sia piu'
reperibile,
tale atto č
sostituito -
per gli
impianti
eseguiti
prima
dell'entrata
in vigore
del presente
decreto - da
una
dichiarazione
di
rispondenza,
resa da un
professionista
iscritto
all'albo
professionale
per le
specifiche
competenze
tecniche
richieste,
che ha
esercitato
la
professione,
per
almeno
cinque anni,
nel settore
impiantistico
a cui si
riferisce la
dichiarazione,
sotto
personale
responsabilitą,
in esito a
sopralluogo
ed
accertamenti,
ovvero, per
gli impianti
non
ricadenti
nel campo di
applicazione
dell'articolo
5, comma 2,
da un
soggetto
che ricopre,
da almeno 5
anni, il
ruolo di
responsabile
tecnico di
un'impresa
abilitata di
cui
all'articolo
3, operante
nel settore
impiantistico
a cui si
riferisce la
dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del
committente
o del
proprietario
1. Il
committente
č tenuto ad
affidare i
lavori di
installazione,
di
trasformazione,
di
ampliamento
e di
manutenzione
straordinaria
degli
impianti
indicati
all'articolo
1, comma 2,
ad imprese
abilitate
ai sensi
dell'articolo
3.
2. Il
proprietario
dell'impianto
adotta le
misure
necessarie
per
conservarne
le
caratteristiche
di sicurezza
previste
dalla
normativa
vigente in
materia,
tenendo
conto delle
istruzioni
per l'uso e
la
manutenzione
predisposte
dall'impresa
installatrice
dell'impianto
e
dai
fabbricanti
delle
apparecchiature
installate.
Resta ferma
la
responsabilitą
delle
aziende
fornitrici o
distributrici,
per le
parti
dell'impianto
e delle
relative
componenti
tecniche da
loro
installate o
gestite.
3. Il
committente
entro 30
giorni
dall'allacciamento
di una nuova
fornitura di
gas, energia
elettrica,
acqua, negli
edifici di
qualsiasi
destinazione
d'uso,
consegna al
distributore
o al
venditore
copia della
dichiarazione
di
conformitą
dell'impianto,
resa secondo
l'allegato
I, esclusi i
relativi
allegati
obbligatori,
o copia
della
dichiarazione
di
rispondenza
prevista
dall'articolo
7, comma 6.
La
medesima
documentazione
č
consegnata
nel caso di
richiesta di
aumento di
potenza
impegnata a
seguito di
interventi
sull'impianto,
o
di un
aumento di
potenza che
senza
interventi
sull'impianto
determina
il
raggiungimento
dei livelli
di potenza
impegnata di
cui
all'articolo
5, comma 2 o
comunque,
per gli
impianti
elettrici,
la
potenza di 6 kw.
4. Le
prescrizioni
di cui al
comma 3 si
applicano in
tutti i casi
di richiesta
di nuova
fornitura e
di
variazione
della
portata
termica
di gas.
5. Fatti
salvi i
provvedimenti
da parte
delle
autoritą
competenti,
decorso il
termine di
cui al comma
3 senza che
sia prodotta
la
dichiarazione
di
conformitą
di cui
all'articolo
7, comma 1,
il
fornitore o
il
distributore
di gas,
energia
elettrica o
acqua,
previo
congruo
avviso,
sospende la
fornitura.
Art. 9.
Certificato
di
agibilitą
1. Il
certificato
di
agibilitą č
rilasciato
dalle
autoritą
competenti
previa
acquisizione
della
dichiarazione
di
conformitą
di
cui
all'articolo
7, non che
del
certificato
di collaudo
degli
impianti
installati,
ove previsto
dalle norme
vigenti.
Art. 10.
Manutenzione
degli
impianti
1. La
manutenzione
ordinaria
degli
impianti di
cui
all'articolo
1
non comporta
la redazione
del progetto
nč il
rilascio
dell'attestazione
di collaudo,
nč
l'osservanza
dell'obbligo
di cui
all'articolo
8, comma 1,
fatto salvo
il disposto
del
successivo
comma 3.
2. Sono
esclusi
dagli
obblighi
della
redazione
del progetto
e
dell'attestazione
di collaudo
le
installazioni
per
apparecchi
per usi
domestici e
la fornitura
provvisoria
di energia
elettrica
per gli
impianti di
cantiere e
similari,
fermo
restando
l'obbligo
del
rilascio
della
dichiarazione
di
conformitą.
3. Per la
manutenzione
degli
impianti di
ascensori e
montacarichi
in servizio
privato si
applica il
decreto del
Presidente
della
Repubblica
30 aprile
1999, n. 162
e le altre
disposizioni
specifiche.
Nota
all'articolo
10:
Per il
decreto del
Presidente
della
Repubblica
30 aprile
1999, n.
162, si
vedano la
nota alle
premesse.
Art. 11.
Deposito
presso lo
sportello
unico per
l'edilizia
del
progetto,
della
dichiarazione
di
conformitą
o del
certificato
di collaudo.
1. Per il
rifacimento
o
l'installazione
di nuovi
impianti di
cui
all'articolo
1, comma 2,
lettere a),
b), c), d),
e), g) ed
h), relativi
ad edifici
per i quali
č gią stato
rilasciato
il
certificato
di
agibilitą,
fermi
restando gli
obblighi di
acquisizione
di atti di
assenso
comunque
denominati,
l'impresa
installatrice
deposita,
entro 30
giorni dalla
conclusione
dei lavori,
presso lo
sportello
unico per
l'edilizia,
di cui
all'articolo
5 del
decreto del
Presidente
della
Repubblica 6
giugno 2001,
n. 380 del
comune ove
ha sede
l'impianto,
la
dichiarazione
di
conformitą
ed il
progetto
redatto ai
sensi
dell'articolo
5, o il
certificato
di
collaudo
degli
impianti
installati,
ove previsto
dalle norme
vigenti.
2. Per le
opere di
installazione,
di
trasformazione
e di
ampliamento
di impianti
che sono
connesse ad
interventi
edilizi
subordinati
a permesso
di costruire
ovvero a
denuncia di
inizio di
attivitą,
di cui al
decreto del
Presidente
della
Repubblica 6
giugno
2001, n.
380, il
soggetto
titolare del
permesso di
costruire o
il
oggetto che
ha
presentato
la denuncia
di inizio di
attivitą
deposita
il progetto
degli
impianti da
realizzare
presso lo
sportello
unico
per
l'edilizia
del comune
ove deve
essere
realizzato
l'intervento,
contestualmente
al progetto
edilizio.
3. Lo
sportello
unico di cui
all'articolo
5 del
decreto del
Presidente
della
Repubblica 6
giugno 2001,
n. 380,
inoltra
copia
della
dichiarazione
di
conformitą
alla Camera
di commercio
industria
artigianato
e
agricoltura
nella cui
circoscrizione
ha sede
l'impresa
esecutrice
dell'impianto,
che provvede
ai
conseguenti
riscontri
con
le
risultanze
del registro
delle
imprese o
dell'albo
provinciale
delle
imprese
artigiane,
alle
contestazioni
e
notificazioni,
a norma
dell'articolo
14 della
legge 24
novembre
1981, n.
689, e
successive
modificazioni,
delle
eventuali
violazioni
accertate,
ed alla
irrogazione
delle
sanzioni
pecuniarie
ai sensi
degli
articoli 20,
comma 1, e
42, comma 1,
del decreto
legislativo
31 marzo
1998, n.112.
Note
all'articolo
11:
Il testo
dell'articolo
5 del
decreto del
Presidente
della
Repubblica 6
giugno 2001,
recante
«testo unico
delle
disposizioni
legislative
e
regolamentari
in materia
edilizia.
(Testo A).»,
(pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
20 ottobre
2001, n.
245, S.O.),
č il
seguente:
«Art. 5. (R)
(Sportello
unico per
l'edilizia)
(decreto-legge
5 ottobre
1993, n.
398,
articolo 4,
commi 1,
2, 3, 4, 5 e
6,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge
4 dicembre
1993, n.
493;
articolo
220, regio
decreto
27 luglio
1934, n.
1265). - 1.
Le
amministrazioni
comunali,
nell'ambito
della
propria
autonomia
organizzativa
provvedono,
anche
mediante
esercizio in
forma
associata
delle
strutture ai
sensi del
capo V,
Titolo II
del decreto
legislativo
18 agosto
2000, n.
267, ovvero
accorpamento
disarticolazione,
soppressione
di uffici o
organi gią
esistenti, a
costituire
un ufficio
denominato
sportello
unico per
l'edilizia,
che cura
tutti i
rapporti fra
il
privato,
l'amministrazione
e, ove
occorra, le
altre
amministrazioni
tenute a
pronunciarsi
in ordine
all'intervento
edilizio
oggetto
della
richiesta di
permesso
o di
denuncia di
inizio
attivitą.
(7)
2. Tale
ufficio
provvede in
particolare:
a) alla
ricezione
delle
denunce di
inizio
attivitą e
delle
domande per
il rilascio
di permessi
di costruire
e di
ogni altro
atto di
assenso
comunque
denominato
in materia
di attivitą
edilizia,
ivi compreso
il
certificato
di
agibilitą,
non che dei
progetti
approvati
dalla
Soprintendenza
ai sensi e
per gli
effetti
degli
articoli 36,
38 e 46 del
decreto
legislativo
29 ottobre
1999, n.
490;
b) a fornire
informazioni
sulle
materie di
cui al
punto a),
anche
mediante
predisposizione
di un
archivio
informatico
contenente i
necessari
elementi
normativi,
che
consenta a
chi vi abbia
interesse
l'accesso
gratuito,
anche
in via
telematica,
alle
informazioni
sugli
adempimenti
necessari
per lo
svolgimento
delle
procedure
previste dal
presente
regolamento,
all'elenco
delle
domande
presentate,
allo stato
del loro
iter
procedurale,
non che a
tutte le
possibili
informazioni
utili
disponibili;
d)
all'adozione,
nelle
medesime
materie, dei
provvedimenti
in tema di
accesso ai
documenti
amministrativi
in favore di
chiunque vi
abbia
interesse ai
sensi
dell'articolo
22 e
seguenti
della legge
7 agosto
1990, n.
241, non che
delle norme
comunali di
attuazione;
e) al
rilascio dei
permessi di
costruire,
dei
certificati
di
agibilitą,
non che
delle
certificazioni
attestanti
le
prescrizioni
normative e
le
determinazioni
provvedimentali
a carattere
urbanistico,
paesaggistico-ambientale,
edilizio e
di qualsiasi
altro
tipo
comunque
rilevanti ai
fini degli
interventi
di
trasformazione
edilizia del
territorio;
f) alla cura
dei rapporti
tra
l'amministrazione
comunale, il
privato e le
altre
amministrazioni
chiamate a
pronunciarsi
in ordine
all'intervento
edilizio
oggetto
dell'istanza
o denuncia,
con
particolare
riferimento
agli
adempimenti
connessi
all'applicazione
della parte
seconda
del testo
unico.
3. Ai fini
del rilascio
del permesso
di costruire
o del
certificato
di
agibilitą,
l'ufficio di
cui al comma
1
acquisisce
direttamente,
ove questi
non siano
stati gią
allegati dal
richiedente:
a) il parere
dell'A.S.L.
nel caso in
cui non
possa
essere
sostituito
da una
autocertificazione
ai sensi
dell'articolo
20, comma 1;
b) il parere
dei vigili
del fuoco,
ove
necessario,
in ordine al
rispetto
della
normativa
antincendio.
4. L'ufficio
cura
altresi' gli
incombenti
necessari ai
fini
dell'acquisizione,
anche
mediante
conferenza
di
servizi ai
sensi degli
articoli 14,
14-bis,
14-ter,
14-quater
della legge
7 agosto
1990, n.
241, degli
atti di
assenso,
comunque
denominati,
necessari ai
fini della
realizzazione
dell'intervento
edilizio.
Nel novero
di detti
assensi
rientrano,
in
particolare:
a) le
autorizzazioni
e
certificazioni
del
competente
ufficio
tecnico
della
regione, per
le
costruzioni
in zone
sismiche di
cui agli
articoli 61,
94 e 62;
b) l'assenso
dell'amministrazione
militare per
le
costruzioni
nelle zone
di
salvaguardia
contigue ad
opere di
difesa dello
Stato o a
stabilimenti
militari, di
cui
all'articolo
16 della
legge 24
dicembre
1976, n.
898;
c)
l'autorizzazione
del
direttore
della
circoscrizione
doganale in
caso di
costruzione,
spostamento
e modifica
di
edifici
nelle zone
di
salvaguardia
in
prossimitą
della
linea
doganale e
nel mare
territoriale,
ai sensi e
per gli
effetti
dell'articolo
19 del
decreto
legislativo
8 novembre
1990, n.
374;
d)
l'autorizzazione
dell'autoritą
competente
per le
costruzioni
su terreni
confinanti
con il
demanio
marittimo,
ai sensi e
per gli
effetti
dell'articolo
55 del
codice
della
navigazione;
e) gli atti
di assenso,
comunque
denominati,
previsti
per gli
interventi
edilizi su
immobili
vincolati ai
sensi
degli
articoli 21,
23, 24, e
151 del
decreto
legislativo
29 ottobre
1999, n.
490, fermo
restando
che, in caso
di
dissenso
manifestato
dall'amministrazione
preposta
alla
tutela dei
beni
culturali,
si procede
ai sensi
dell'articolo
25 del
decreto
legislativo
29 ottobre
1999,
n. 490;
f) il parere
vincolante
della
Commissione
per la
salvaguardia
di Venezia,
ai sensi e
per gli
effetti
dell'articolo
6 della
legge 16
aprile 1973,
n. 171, e
successive
modificazioni,
salvi i casi
in cui vi
sia stato
l'adeguamento
al piano
comprensoriale
previsto
dall'articolo
5 della
stessa
legge, per
l'attivitą
edilizia
nella laguna
veneta, non
che nel
territorio
dei
centri
storici di
Chioggia e
di
Sottomanna e
nelle isole
di
Pellestrina,
Lido e
Sant'Erasmo;
g) il parere
dell'autoritą
competente
in tema di
assetti e
vincoli
idrogeologici;
h) gli
assensi in
materia di
servitu'
viarie,
ferroviarie,
portuali ed
aeroportuali;
i) il
nulla-osta
dell'autoritą
competente
ai sensi
dell'articolo
13 della
legge 6
dicembre
1991, n.
394, in
tema di aree
naturali
protette.».
Il testo
dell'articolo
14 della
legge 24
novembre1981,
n. 689,
recante
«Modifiche
al sistema
penale»,
(pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale 30
novembre
1981, n.
329, S.O.),
č il
seguente:
«Art. 14.
(Contestazione
e
notificazione).
- La
violazione,
quando č
possibile,
deve essere
contestata
immediatamente
tanto al
trasgressore
quanto alla
persona
che sia
obbligata in
solido al
pagamento
della somma
dovuta
per la
violazione
stessa.
Se non č
avvenuta la
contestazione
immediata
per tutte
o per alcune
delle
persone
indicate nel
comma
precedente,
gli estremi
della
violazione
debbono
essere
notificati
agli
interessati
residenti
nel
territorio
della
Repubblica
entro
il termine
di novanta
giorni e a
quelli
residenti
all'estero
entro il
termine di
trecentosessanta
giorni
dall'accertamento.
Quando gli
atti
relativi
alla
violazione
sono
trasmessi
all'autoritą
competente
con
provvedimento
dell'autoritą
giudiziaria,
i termini di
cui al comma
precedente
decorrono
dalla data
della
ricezione.
Per la forma
della
contestazione
immediata o
della
notificazione
si applicano
le
disposizioni
previste
dalle
leggi
vigenti. In
ogni caso la
notificazione
puņ essere
effettuata,
con le
modalitą
previste dal
codice di
procedura
civile,
anche da un
funzionario
dell'amministrazione
che ha
accertato la
violazione.
Quando
la
notificazione
non puņ
essere
eseguita in
mani proprie
del
destinatario,
si osservano
le modalitą
previste
dall'articolo
137, terzo
comma, del
medesimo
codice. Per
i
residenti
all'estero,
qualora la
residenza,
la dimora o
il
domicilio
non siano
noti, la
notifica non
č
obbligatoria
e
resta salva
la facoltą
del
pagamento in
misura
ridotta
sino alla
scadenza del
termine
previsto nel
secondo
comma
dell'articolo
22 per il
giudizio di
opposizione.
L'obbligazione
di pagare la
somma dovuta
per la
violazione
si estingue
per la
persona nei
cui
confronti č
stata omessa
la
notificazione
nel termine
prescritto.
Il testo
degli
articoli 20,
comma 1, e
42,comma 1,
del
decreto
legislativo
31
marzo1998,
n. 112,
recante
«Conferimento
di funzioni
e compiti
amministrativi
dello
Stato alle
regioni ed
agli enti
locali, in
attuazione
del
capo I della
legge 15
marzo 1997,
n. 59.»,
(pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale 21
aprile 1998,
n. 92,
S.O.), sono
i seguenti:
«Art. 20.
(Funzioni
delle camere
di
commercio,
industria
artigianato
e
agricoltura).
- 1. Sono
attribuite
alle camere
di
commercio,
industria,
artigianato
e
agricoltura
le funzioni
esercitate
dagli uffici
metrici
provinciali
e dagli
uffici
provinciali
per
l'industria,
il
commercio e
l'artigianato,
ivi comprese
quelle
relative ai
brevetti e
alla tutela
della
proprietą
industriale.».
«Art. 42.
(Abrogazioni).
- 1. Sono
abrogate le
disposizioni
dell'articolo
60, comma
10, del
decreto
4 agosto
1988, n. 375
del Ministro
dell'industria,
del
commercio e
dell'artigianato,
dell'articolo
23, comma 6,
del decreto
4 giugno
1993, n. 248
del Ministro
dell'industria,
del
commercio e
dell'artigianato,
dell'articolo
io, comma 4,
della legge
25 agosto
1991, n.
287, nella
parte in cui
individuano
l'ufficio
provinciale
dell'industria,
del
commercio e
dell'artigianato
come
organo
competente
per
l'irrogazione
delle
sanzioni
pecuniarie,
non che
tutte le
disposizioni
incompatibili
con
la normativa
vigente per
effetto
dell'abrogazione
delle
menzionate
disposizioni.
Art. 12.
Contenuto
del cartello
informativo
1.
All'inizio
dei lavori
per la
costruzione
o
ristrutturazione
dell'edificio
contenente
gli impianti
di cui
all'articolo
1 l'impresa
installatrice
affigge un
cartello da
cui
risultino i
propri dati
identificativi,
se č
prevista la
redazione
del progetto
da parte dei
soggetti
indicati
all'articolo
5, comma 2,
il nome del
progettista
dell'impianto
o degli
impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I
soggetti
destinatari
delle
prescrizioni
previste dal
presente
decreto
conservano
la
documentazione
amministrativa
e tecnica,
non che il
libretto di
uso e
manutenzione
e, in caso
di
trasferimento
dell'immobile,
a qualsiasi
titolo, la
consegnano
all'avente
causa.
L'atto di
trasferimento
riporta la
garanzia del
venditore in
ordine
alla
conformitą
degli
impianti
alla vigente
normativa in
materia di
sicurezza e
contiene in
allegato,
salvo
espressi
patti
contrari, la
dichiarazione
di
conformitą
ovvero la
dichiarazione
di
rispondenza
di cui
all'articolo
7, comma 6.
Copia della
stessa
documentazione
č
consegnata
anche al
soggetto che
utilizza, a
qualsiasi
titolo,
l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento
dell'attivitą
di normazione
tecnica
1. In
attuazione
dell'articolo
8 della
legge n.
46/1990,
all'attivitą
di normazione
tecnica
svolta
dall'UNI e
dal CEI č
destinato il
tre per
cento del
contributo
dovuto
annualmente
dall'Istituto
nazionale
per la
assicurazione
contro gli
infortuni
sul
lavoro
(INAIL) per
l'attivitą
di ricerca
ai sensi
dell'articolo
3,
comma 3, del
decreto-legge
30 giugno
1982, n.
390,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge
12 agosto
1982, n.
597.
2. La somma
di cui al
comma 1,
calcolata
sull'ammontare
del
contributo
versato
dall'INAIL
č iscritta
a carico di
un apposito
capitolo
dello stato
di
previsione
della spesa
del
Ministero
dello
sviluppo
economico
per il 2007
e a carico
delle
proiezioni
del
corrispondente
capitolo per
gli anni
seguenti.
Note
all'articolo
14:
Per
l'articolo 8
della legge
5 marzo
1990, n. 46,
si
vedano le
note alle
premesse.
Il testo
dell'articolo
3, terzo
comma,
decreto-legge
30 giugno
1982, n.
390, recante
«Disciplina
delle
funzioni
prevenzionali
e
omologative
delle unitą
sanitarie
locali e
dell'Istituto
superiore
per la
prevenzione
e la
sicurezza
del lavoro»,
(pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale 10
luglio
1982, n.
179).
Convertito
in legge,
con
modificazioni,
con
legge 12
agosto 1982,
n. 597
(Gazzetta
Ufficiale 25
agosto
1982, n.
233), č il
seguente:
Il
contributo
di cui
all'articolo
3, secondo
comma,
della legge
19 dicembre
1952, n.
2390, viene
assegnato al
fondo
sanitario
nazionale di
cui
all'articolo
51 della
legge 23
dicembre
1978, n.
833, per
essere
destinato ad
attivitą di
ricerca nel
campo della
prevenzione
degli
infortuni e
delle
malattie
professionali,
a partire
dalla
cessazione
dell'attivitą
commissariale
dell'ENPI.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle
violazioni
degli
obblighi
derivanti
dall'articolo
7 del
presente
decreto si
applicano le
sanzioni
amministrative
da euro
100,00 ad
euro
1.000,00 con
riferimento
all'entitą
e
complessitą
dell'impianto,
al grado di
pericolositą
ed alle
altre
circostanze
obiettive e
soggettive
della
violazione.
2. Alle
violazioni
degli altri
obblighi
derivanti
dal presente
decreto si
applicano le
sanzioni
amministrative
da euro
1.000,00 ad
euro
10.000,00
con
riferimento
all'entitą
e
complessitą
dell'impianto,
al grado di
pericolositą
ed alle
altre
circostanze
obiettive e
soggettive
della
violazione.
3. Le
violazioni
comunque
accertate,
anche
attraverso
verifica, a
carico delle
imprese
installatrici
sono
comunicate
alla Camera
di
commercio,
industria,
artigianato
e
agricoltura
competente
per
territorio,
che provvede
all'annotazione
nell'albo
provinciale
delle
imprese
artigiane o
nel registro
delle
imprese in
cui
l'impresa
inadempiente
risulta
iscritta,
mediante
apposito
verbale.
4. La
violazione
reiterata
tre volte
delle norme
relative
alla
sicurezza
degli
impianti da
parte delle
imprese
abilitate
comporta
altresi', in
casi di
particolare
gravitą, la
sospensione
temporanea
dell'iscrizione
delle
medesime
imprese dal
registro
delle
imprese o
dall'albo
provinciale
delle
imprese
artigiane,
su proposta
dei
soggetti
accertatori
e su
giudizio
delle
commissioni
che
sovrintendono
alla tenuta
dei registri
e degli
albi.
5. Alla
terza
violazione
delle norme
riguardanti
la
progettazione
ed i
collaudi, i
soggetti
accertatori
propongono
agli ordini
professionali
provvedimenti
disciplinari
a carico dei
professionisti
iscritti nei
rispettivi
albi.
6.
All'irrogazione
delle
sanzioni di
cui al
presente
articolo
provvedono
le Camere di
commercio,
industria,
artigianato
ed
agricoltura.
7. Sono
nulli, ai
sensi
dell'articolo
1418 del
Codice
Civile, i
patti
relativi
alle
attivitą
disciplinate
dal presente
regolamento
stipulati da
imprese non
abilitate ai
sensi
dell'articolo
3, salvo il
diritto al
risarcimento
di eventuali
danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
č
fatto
obbligo a
chiunque
spetti di
osservarlo e
di farlo
osservare.
Roma, 22
gennaio 2008
Il Ministro
dello
sviluppo
economico
Bersani
Il Ministro
dell'ambiente
e della
tutela del
territorio e
del mare
Pecoraro
Scanio
Visto, il
Guardasigilli
(ad
interim):
Prodi
Registrato
alla Corte
dei conti il
22 febbraio
2008
Ufficio di
controllo
atti
Ministeri
delle
attivitą
produttive,
registro n.
1, foglio n.
182
Note
all'articolo
15:
Il testo
dell'articolo
1418 del
Codice
Civile, č
il
seguente:
«Art. 1418.
(Cause di
nullitą del
contratto).
- Il
contratto č
nullo quando
č contrario
a norme
imperative,
salvo che la
legge
disponga
diversamente.
Producono
nullitą del
contratto la
mancanza di
uno dei
requisiti
indicati
dall'articolo
1325, l'illiceitą
della
causa, l'illiceitą
dei motivi
nel caso
indicato
dall'articolo
1345 e la
mancanza
nell'oggetto
dei
requisiti
stabiliti
dall'articolo
1346.
Il contratto
č altresi'
nullo negli
altri casi
stabiliti
dalla
legge.».
